Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica

Permesso di soggiorno per violenza domestica, cos’è e chi ne ha diritto? Tutti i chiarimenti

Un articolo molto importante del Testo Unico sull’Immigrazione è senz’altro il 18 bis, che consente al Questore di rilasciare un permesso di soggiorno ad una persona straniera vittima di violenza o abuso, in modo tale da consentirle di sottrarsi a questa situazione, in particolare alla violenza in ambito domestico.

Chiaramente, il Questore rilascia il permesso di soggiorno solo in presenza di violenze o abusi comprovati, che rappresentino un concreto e reale pericolo per l’incolumità della vittima.

L’art. 18 bis del Testo Unico sull’Immigrazione non fa che richiamare quanto già espresso nell’art. 59 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Questo articolo, infatti, prevede che gli Stati adottino delle misure per far sì che le vittime di violenza domestica possano comunque ottenere un titolo autonomo di soggiorno in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, indipendentemente dalla durata di questi ultimi.

Il permesso di soggiorno per violenza domestica rientra quindi tra i permessi di soggiorno per “casi speciali”.

Per violenza domestica si intendono tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare, oppure che avvengono tra attuali o precedenti partner o coniugi, indipendentemente dal fatto che il responsabile di tali atti abbia condiviso o condivida attualmente la stessa residenza con la vittima delle violenze.

Come accennato, in caso vengano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti della persona straniera (sempre durante indagini o procedimenti per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza) ed emerga un concreto e reale pericolo per la sua incolumità in seguito alla sua scelta di sottrarsi alla violenza è possibile rilasciare il permesso di soggiorno per violenza domestica.

Permesso di soggiorno per violenza domestica: i reati

Il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere rilasciato in presenza di uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi; lesioni personali, semplici e aggravate; mutilazioni genitali femminili; sequestro di persona; violenza sessuale; atti persecutori.

Infine, il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere anche rilasciato per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.

Anche quando i casi di violenza emergono all’interno dei centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza è possibile procedere al rilascio del permesso di soggiorno.

Come detto in precedenza, il permesso di soggiorno per violenza domestica viene rilasciato dal Questore dopo parere o proposta dell’autorità giudiziaria: in caso le indagini penali facciano emergere le violenze o gli abusi, sarà l’autorità giudiziaria ad informare il Questore degli elementi che fanno sussistere i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere rilasciato dal Questore anche sulla base della relazione dei servizi sociali che hanno ravvisato la violenza nel corso dei loro interventi. In base alla relazione redatta dai servizi sociali o dai centri antiviolenza, il Questore valuterà la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.

Durata e conversione del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per violenza domestica, che ha durata di un anno, consente di accedere ai servizi assistenziali e allo studio; inoltre permette di iscriversi ai centri per l’impiego e di svolgere lavoro subordinato e autonomo.

Una volta scaduto, il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo oppure per motivi di studio nel caso il possessore sia iscritto regolarmente ad un corso di studi.

Il permesso di soggiorno per violenza domestica può anche essere revocato

Chiaramente, anche il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere revocato: succede nel caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, che viene segnalata dai servizi sociali o dal procuratore della Repubblica (oppure accertata dal Questore; inoltre, la revoca viene disposta anche se vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Gli stranieri riconosciuti colpevoli di uno dei reati precedentemente descritti, commessi in Italia nell’ambito della violenza domestica, possono andare incontro alla revoca del proprio permesso di soggiorno e anche all’espulsione dal Paese.

Il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere rilasciato anche ai cittadini dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea e ai loro familiari. In questo modo tali vittime di violenza domestica possono restare in Italia anche se non sono in possesso dei requisiti economici e lavorativi richiesti per il mantenimento del permesso di soggiorno.

Per coloro che ottengono il permesso di soggiorno per violenza domestica viene disposto il non luogo a procedere per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Al momento il permesso di soggiorno per violenza domestica non può essere rilasciato anche alle vittime di matrimonio forzato, anche se lo scorso 5 aprile la Camera ha approvato una proposta di legge, la A.C. 3200, che riguarda proprio questo aspetto e che va ad includere il reato di matrimonio forzato nell’elenco dei reati che prevedono il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica. Ora il provvedimento è all’esame del Senato.

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