Permesso di soggiorno: Assegno unico e universale per i figli

Assegno unico e universale per i figli, si può accedere anche con vari permessi di soggiorno: ecco quali

Tra le tante misure a sostegno delle famiglie, l’assegno unico e universale per i figli a carico è senza dubbio uno degli aiuti più importanti. Si tratta di una quota che può variare dai 50 ai 175 euro mensili per ogni figlio, in base all’indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE).

Stando al Dgls 230/2021, che ha di fatto istituito il sostegno economico, l’accesso è garantito non solo ai cittadini italiani, ma anche ai cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Inoltre, l’aiuto economico è destinato anche ai cittadini di uno Stato che non appartiene all’Unione Europea che sono in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi.

Infine, possono accedere all’assegno unico e universale per i figli a carico anche i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore ai sei mesi.

L’INPS è poi intervenuta due volte nel corso di quest’anno per chiarire quali sono le altre categorie che possono avere accesso all’assegno unico e universale per i figli a carico.

Lo scorso 22 febbraio l’ente aveva reso pubblica una circolare dove precisava che l’assegno spetta anche agli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale; titolari di Carta Blu; lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia; lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del Testo Unico.

Inoltre, sempre il 22 febbraio l’INPS precisava nella circolare che possono avere accesso all’aiuto economico anche i “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE) titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30) e i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

L’INPS ha poi diffuso un nuovo messaggio il 25 luglio per cercare di fornire i chiarimenti necessari in seguito alle tante richieste pervenute dalle sue strutture territoriali. Nel messaggio vengano allargate ulteriormente le categorie di beneficiari, che ora comprendono anche i titolari di una serie di permessi di soggiorno.

Possono quindi accedere all’assegno unico e universale per i figli a carico anche i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata almeno semestrale, lavoro stagionale di durata almeno semestrale, assistenza minori, protezione speciale, capi speciali.

Ma cosa succede se il permesso di soggiorno è scaduto? E’ sempre l’INPS a precisare che “può essere ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.

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