Clandestino e irregolare, disciplina espulsioni

Immigrazione: clandestini e irregolari

Quando si parla di immigrazione si fa riferimento ad un fenomeno tanto vasto che differenziato. Per questo motivo è bene conoscere le figure in gioco per capire i flussi migratori.

Chiarire la differenza tra clandestini e irregolari è un primo passo per conoscere la situazione giuridica di un discreto numero di stranieri.

I clandestini sono gli stranieri che entrano in un territorio senza regolare visto di ingresso mentre gli irregolari sono stranieri che hanno perso i requisiti necessari per rimanere sul territorio nazionale.

Un irregolare, quindi, è entrato legalmente in territorio nazionale ma successivamente ha perso il diritto di permanenza (es. il permesso di soggiorno è scaduto) mentre il clandestino è entrato nel territorio nazionale in modo illegale, ossia evitando i controlli o senza documenti regolari.

Secondo la legge italiana, i clandestini devono essere respinti alla frontiera o, se identificati all’interno del territorio, espulsi.

Gli irregolari invece, vengono espulsi o accompagnati alla frontiera con alcune eccezioni: non possono essere espulsi se occorre prestare loro soccorso, se si devono verificare accertamenti sulla loro identità e/o nazionalità, se devono preparare i documenti di viaggio o se non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo.

In questi casi, lo straniero irregolare deve essere trattenuto presso appositi centri di permanenza temporanea e deve essergli garantita assistenza fino al momento del via per l’espulsione.

Tipologie di espulsioni

Ci sono due modalità di espulsione: quella amministrativa e quella disposta da un giudice.

L’espulsione amministrativapuò essere disposta dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e disposta dal Prefetto per ingresso clandestino, per irregolarità del soggiorno o per sospetta irregolarità sociale”.

Dal 2015 rientra in questo tipo di espulsione il reato con finalità di terrorismo (anche internazionale) o l’intenzione a prendere parte ad un conflitto in territorio estero. Lo straniero può comunque presentare ricorso al TAR o al Tribunale ordinario, a seconda dei casi.

permesso-soggiorno
espulsione e permesso di soggiorno

L’espulsione prevede l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni per lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni, senza averne richiesto il rinnovo.

Lo straniero espulso non può rientrare per un periodo di almeno tre anni e non superiore a cinque senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto (da uno a quattro anni) ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

L’espulsione disposta dal giudice, invece avviene a titolo di misura di sicurezza a seguito di una condanna penale o a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione se è previsto il carcere per lo straniero. La condanna è immediatamente eseguibile, anche se non definitiva, e l’espulsione non può avere durata inferiore ai cinque anni.

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2 risposte

  1. Settembre 28, 2016

    […] […]

  2. Novembre 16, 2016

    […] perdita dei crediti comporta una conseguenza quale la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dallo Stato. Espulsione e revoca del permesso, invece, non possono essere invocati neppure nell’ipotesi […]