Permesso di soggiorno, residenza e iscrizione anagrafica

Stranieri, la residenza si può chiedere anche senza permesso di soggiorno ?

La legge prevede che il cittadino straniero in attesa di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno possa prendere comunque la residenza e iscriversi all’anagrafe

Chi è arrivato da poco in Italia dopo un ricongiungimento familiare può prendere la residenza ed iscriversi all’anagrafe, con tutto quello che ne consegue, anche se non ha ancora ricevuto formalmente il permesso di soggiorno ?

Le regole per l’iscrizione in realtà sono precise, ma esistono alcune eccezioni che vanno al di là del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Infatti chi ha già presentato domanda per il permesso può comunque richiedere l’iscrizione anagrafica anche prima che lo stesso documento gli venga rilasciato.

Allo stesso modo, chi è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno potrà chiedere la residenza presentando la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto oltre che la ricevuta postale che dimostra la richiesta di rinnovo entro i termini previsti dalla legge, ossia entro 60 giorni dalla scadenza del permesso.

permesso di soggiorno
permesso di soggiorno e residenza

Una regola che vale anche per chi sia arrivato in Italia con un visto per lavoro subordinato e abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. In questo caso specifico bisogna presentare allo Sportello la copia del contratto di cui sopra e la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale che attesta l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.

Il principio è valido anche per chi abbia fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare oppure abbia chiesto di riunirsi con un familiare e potrà richiedere ugualmente la residenza.

Ma in questo caso quali sono i documenti da presentare ?

Fondamentale per la completezza della domanda è la copia del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare, oltre che la copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico insieme alla ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.

Inoltre in caso di coesione occorre presentare copia della richiesta del permesso per coesione familiare. I tempi per l’accoglimento o meno della domanda sono quelli previsti dalla legge in questi casi.

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