Domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare

La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti è presentata (via internet tramite sito ministeriale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/) allo Sportello unico per l’immigrazione (SUI) presso la Prefettura-UTG ufficio territoriale del governo competente del provincia di residenza dell’istante.

Domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare

Domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare

L’ufficio della Prefettura, ricevuto dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale  e verificata la presenza dei requisiti concede il nulla osta oppure un decreto di rigetto dello stesso.

Il rilascio del visto nei confronti del familiare ricongiunto per il quale è stato rilasciato il nulla osta famigliare è condizionato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte del consolato ambasciata italiana, della documentazione dimostrante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla domanda, non si tratta però di termine perentorio, pertanto nella pratica la scadenza è spesso disattesa.

Abrogata la disposizione secondo cui

trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta familiare, il richiedente poteva ottenere il visto di ingresso presentandosi direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane”.

La richiesta di ricongiungimento familiare è rigettata se è dimostrato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo per il fine di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

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